PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3325 e rilevato che:

                  reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare determinate fattispecie di espulsione amministrativa o di allontanamento dal territorio nazionale, rispettivamente, dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari;

                  presenta disposizioni che, con formulazione diversa e con talune innovazioni, appaiono riprendere il contenuto di norme già presenti nel decreto-legge n. 181 del 2007 ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1 (cui appaiono corrispondere le disposizioni del presente decreto di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, ed all'articolo 5, comma 1) nonché all'articolo 1, commi 2 e 4 (corrispondenti a quanto disposto dal presente decreto all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, ed all'articolo 7, comma 5); peraltro sono presenti anche disposizioni pressoché identiche a norme inserite durante l'esame presso il Senato nel testo di detto decreto (a titolo esemplificativo vedi l'articolo 1-ter, introdotto dal Senato, corrispondente all'articolo 2 del decreto in esame); la circostanza sopra descritta - sul presupposto che «il divieto di reiterare l'intero testo o singole disposizioni di decreti legge non convertiti costituisce un limite di contenuto dei provvedimenti d'urgenza» (esplicitamente richiamato nella lettera del Presidente della Camera al Presidente del Comitato per la legislazione del 20 febbraio 1998) - assume rilievo ai fini della valutazione della Commissione di merito circa l'eventuale sussistenza di nuovi e autonomi motivi di necessità e urgenza per quelle disposizioni che riprendano il contenuto di norme presenti nel testo originario del decreto-legge n. 181 del 2007, motivi che ne possano dunque giustificare la reiterazione stessa, in ossequio a quanto affermato nella sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale (secondo cui i decreti-legge «che abbiano perso efficacia a seguito della mancata conversione» non potranno essere riprodotti - neanche parzialmente - in successivi decreti-legge, salvo che questi siano caratterizzati da «contenuti normativi sostanzialmente diversi» o si fondino su «presupposti giustificativi nuovi di natura straordinaria», peraltro non riconducibili «al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto»);

 

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                  interviene sulla previgente disciplina mediante la novellazione espressa ovvero l'implicita modifica (agli articoli da 3 a 7) delle relative disposizioni ed, in particolare, del decreto legislativo n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; al riguardo si segnala che è tuttora aperta, fino al 10 ottobre 2008, la delega per l'adozione di interventi integrativi e correttivi al citato decreto legislativo n. 30, e che nella riunione del 28 dicembre 2007 del Consiglio dei ministri, contestualmente al presente decreto-legge, risulta approvato anche uno schema di decreto legislativo di modifica del medesimo decreto legislativo n. 30;

                  è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                  è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                  sia considerata, alla luce della verifica della sussistenza o meno di «autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza» che ne fondano la riproposizione in un nuovo decreto-legge, la soppressione delle disposizioni meramente riproduttive di norme già contenute nel precedente decreto-legge n. 181 del 2007, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, ed in particolare di quelle di cui agli articoli 4, commi 2 e 4, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, ed all'articolo 7, comma 5.

          Il Comitato osserva altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                  dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute negli articoli da 3 a 7 del decreto-legge in termini di novella al decreto legislativo n. 30 del 2007.

          Il Comitato raccomanda infine:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                  abbia cura il Governo di utilizzare in modo coordinato, ove possibile, gli strumenti normativi a sua disposizione nella disciplina della materia oggetto del presente provvedimento, con particolare riguardo all'esercizio della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo afferente il decreto legislativo n. 30 del 2007».

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              osservato che il decreto legge ha per oggetto la materia dell'espulsione di stranieri e dell'allontanamento di cittadini dell'Unione europea per motivi di prevenzione del terrorismo (articoli 1 e 3) e per motivi imperativi di pubblica sicurezza (articolo 4), la cui disciplina risponde a diverse esigenze, che si basano su differenti motivi di gravità e urgenza di natura temporanea,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre un limite temporale alla vigenza delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto-legge e di prevedere, all'articolo 1 del decreto-legge, la modifica, anziché l'abrogazione, del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, con la previsione di un termine.


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

              esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 3325, recante Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamento per terrorismo e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

              manifestata preoccupazione per le conseguenze che la decretazione d'urgenza ha comportato sul piano delle relazioni internazionali dell'Italia;

              sottolineato che il diritto di libera circolazione costituisce uno dei principi-cardine del processo di integrazione europea;

              rammentato lo spirito di apertura del nostro Paese nel rispetto dell'ordinamento europeo ed internazionale e l'impegno dell'Italia per l'attuazione di politiche tese all'integrazione sociale e professionale dei cittadini immigrati in Italia, nonché volte a favorire migliori condizioni abitative;

 

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              rilevate con soddisfazione le modifiche apportate dal disegno di legge in esame al decreto legge n. 144 del 2005, il cosiddetto «decreto Pisanu», recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, al fine di assicurare che il procedimento di adozione di provvedimenti di espulsione e di allontanamento si svolga nel pieno rispetto di un quadro di diritti e di garanzie fondamentali per i destinatari di tali misure;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo sia per quanto concerne i periodi di trattenimento nei CPTA di cittadini extracomunitari nei casi di espulsioni per motivi di terrorismo, sia riguardo alla quantificazione degli oneri relativi alla predisposizione dei documenti di sintesi del provvedimento di allontanamento, nonché alla disponibilità, nell'ambito dello stanziamento iscritto nel capitolo 2536 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di risorse adeguate a sostenere gli eventuali oneri derivanti dagli articoli da 3 a 5;

            rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di copertura di cui al comma 1 dell'articolo 8, in modo tale che risulti inequivoco il riferimento al Fondo speciale di parte corrente;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole da: «nell'unità previsionale di base» fino a: «per l'anno 2008,» con le seguenti: «nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,».

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 3325 Governo recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 4 comma 4, una disposizione al fine di prevedere che il Ministro dell'interno, tenuto conto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176, al momento dell'allontanamento del minore concordi con il Paese destinatario del decreto di allontanamento un progetto individualizzato nei confronti del minore medesimo, in grado di intervenire socialmente sulle cause di disagio o di emarginazione che caratterizzano il suo stato anche familiare.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

              esaminato il disegno di legge n. 3325 di conversione in legge del DL 249/2007, recante misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di evidenziare che il provvedimento di allontanamento del familiare del cittadino dell'Unione europea non può essere inteso in termini di responsabilità oggettiva del familiare stesso, ma deve essere giustificato da esigenze di prevenzione del

 

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terrorismo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ed è sottoposto al rispetto dei princìpi, ai criteri ed alle garanzie in materia di limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza fissati dalla direttiva 2004/38/CE, ora recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

              valuti la Commissione di merito l'esigenza di formulare il comma 2 dell'articolo 3 nel senso di uniformarlo maggiormente al disposto dell'articolo 30, par. 1, della direttiva 2008/34/CE, prevedendo espressamente che il provvedimento di allontanamento sia adottato secondo modalità che consentano all'interessato di comprenderne effettivamente il contenuto e le conseguenze;

              valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di precisare, secondo quanto indicato nella premessa n. 31 della direttiva 2004/38/CE, che le misure di espulsione e di allontanamento previste dagli articoli 3 e 4 debbano comunque rispettare il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da ultimo proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 13 dicembre 2007.

 

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